lo statuto - aemmeeffe

associazione
amatori
del
mondo ferroviario
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LO STATUTO dell'ASSOCIAZIONE


Art. 1 COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione con fini culturali denominata “AMATORI DEL MONDO FERROVIARIO”, con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli art. 14-42 nel particolare all’art.36.
Art. 2 SEDE e DURATA
L’Associazione ha la sede attualmente in Brescia Via Donatello 223 e potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Brescia mediante Delibera del Consiglio Direttivo senza dover ricorrere alla modificazione dello Statuto associativo. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 SCOPI e ATTIVITA’
L’Associazione è apolitica, apartitica e indipendente da organizzazioni sindacali, non ha fini di lucro ed è aperta al contributo di cittadini, associazioni, enti ed istituzioni che condividono gli scopi associativi;
l’Associazione si prefigge di:
- Associare tutti gli appassionati del trasporto su rotaie sia reale che in miniatura per condividere un fine comune;
- Recuperare oggetti storici ferroviari inutilizzati;
- Provvedere alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio attraverso la realizzazione di un Museo ferroviario;
- Organizzare iniziative culturali quali convegni, mostre, scambi fotografici, concorsi fotografici con temi ferroviari;
- Proiezione di cortometraggi realizzati a bordo treni;
- Organizzare gite ed escursioni all’interno del territorio bresciano e nazionale attraverso l’utilizzo di treni con visite guidate ad impianti ferroviari;
- Reperire documenti e provvedere alla conservazione degli stessi;
- Cooperare con i vari Enti, fornendo consulenza tecnica o storico-culturale;
-. Avvalersi dei patrocini di Comuni, Provincie e Regioni, nonché di organismi e strutture private o associazionistiche per la realizzazione delle proprie attività. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione intende impiegare prevalentemente attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Art. 4 PATRIMONIO e FINANZE
Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito:
a) Da beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da erogazioni o donazioni ricevuti e da lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) Dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
b) Dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione in qualità di soci ordinari o sostenitori;
c) Dai contributi, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche o private.
L’Assemblea stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo dell’iscrizione annuale riservato ai soci ordinari.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dei soci entro il mese di Aprile.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.
Art. 5) SOCI
I membri dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci Fondatori, per aver partecipato alla costituzione dell’Associazione;
b) Soci Ordinari tutti gli altri, persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati che, essendo interessati alla realizzazione della finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e ne osservano lo Statuto;
c) Soci Sostenitori sono coloro che partecipano con versamento di una quota associativa annuale superiore a quella prevista per i soci ordinari.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea, di voto, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell’anno in corso ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per:
a) Mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
b) Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d Il Vice - Presidente dell’Associazione, nominato per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
e) Il Segretario, nominato dall’Assemblea;
f) Il Tesoriere, nominato dall’Assemblea;
g) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, compatibilmente con le disponibilità, la misura di eventuali rimborsi per spese sostenute.
Art. 7 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli associati, quale che sia il tempo della loro ammissione. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere prese in conformità alla legge, al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato in assemblea ha diritto ad un voto. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea:
- Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
- Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- Approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
- Delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- Delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data fissata per posta o per posta elettronica (mail), contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione. L’assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso della sede sociale, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione da tenere non prima di un’ora dalla precedente, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Ogni socio ha diritto di intervenire all’assemblea purché in regola col pagamento della quota associativa e potrà farsi rappresentare da un altro avente diritto al voto mediante delega scritta e firmata. Un socio può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
L’assemblea all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale assembleare. Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per le delibere di scioglimento dell’associazione, nonché per la devoluzione del suo patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto o per alzata di mano, a scelta dei partecipanti dell’assemblea. Di ogni riunione dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere a disposizione di qualsiasi associato ne faccia richiesta.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione, è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea degli associati, restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni volontarie o espulsione per motivi gravi per uno o più componenti si provvede al reintegro automatico in base all’ultima votazione. In caso si dimetta la metà più uno dei consiglieri l’intero Consiglio si intende decaduto e si procede alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni nonché i rapporti con le Società Ferroviarie. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un PRESIDENTE, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un VICE-PRESIDENTE. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre un Regolamento contenente le norme non previste espressamente dal presente statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione, Regolamento che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, due volte all’anno e tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera per posta o per posta elettronica (mail) indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare inviata a ciascun consigliere almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del consiglio.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice- Presidente o dal Consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Vice Presidente rappresenta legalmente di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dellerelative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall’assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati, e con voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei presenti.
Art. 10 IL SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Assemblea, che firma insieme al Presidente dell’assemblea e agli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Inoltre cura il disbrigo della corrispondenza, la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario dei Soci iscritti.
Art. 11 TESORIERE
Il Tesoriere cura la tenuta del registro contabile, svolge le mansioni di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio Preventivo e del conto consuntivo.
Il Tesoriere è responsabile dei capitali dell’Associazione, li amministra e li gestisce secondo i fini e gli scopi dell’Associazione.
Art. 12 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
L‘estinzione dell’associazione può avvenire anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
Art. 13 RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in BRESCIA il 23 Giugno 2021

PRESIDENTE ………………………………….……………

VICE - PRESIDENTE ………………………………….……………

SEGRETARIO ………………………………….……………
 
CONTATTI
Segreteria dell'Associazione "AMATORI DEL MONDO FERROVIARIO" via Donatello, 223 - 25124 - Brescia, mob. +39 338 373 58 20

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